Stabilizzazione giovani: guida alla circolare INPS n. 72 del 2026
Ente erogante: INPS
Scadenza
31 dicembre 2026
166 giorni rimanenti
Forma
Fondo perduto
Budget totale
Non specificato
Contributo max
Non specificato
Descrizione del bando
Il bando in esame riguarda un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che procedono alla stabilizzazione di lavoratori giovani, trasformando contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. La misura è stata introdotta dal decreto-legge n. 62/2026, convertito con la legge n. 112/2026, e disciplinata operativamente dalla circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026. L'obiettivo dichiarato è favorire l'occupazione giovanile stabile, incentivando le imprese a consolidare rapporti di lavoro già in essere anziché ricorrere a nuove assunzioni.
L'agevolazione consiste in un esonero totale, pari al 100%, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL che restano dovuti. Il beneficio ha una durata massima di 24 mesi per ciascun lavoratore stabilizzato e un tetto economico mensile di 500 euro per lavoratore. Si tratta quindi di un risparmio contributivo diretto, applicato mensilmente fino al raggiungimento del limite temporale o economico.
Possono accedere alla misura tutti i datori di lavoro privati, senza distinzione di dimensione o settore merceologico. Non sono indicati nel testo limiti geografici specifici né esclusioni per codice ATECO.
Per quanto riguarda i lavoratori interessati, l'incentivo si applica esclusivamente a dipendenti con qualifica di operaio, impiegato o quadro che, alla data della trasformazione a tempo indeterminato, non abbiano ancora compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. Sono espressamente esclusi i lavoratori domestici, i contratti di apprendistato e il personale dirigente.
Sul fronte dei contratti ammissibili, la misura si applica unicamente alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Il contratto a termine di partenza deve soddisfare tre condizioni cumulative: una durata complessiva non superiore a 12 mesi, l'attivazione entro il 30 aprile 2026 e la trasformazione senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione tra la scadenza del termine e la conversione a tempo indeterminato. Sono escluse le nuove assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato: la misura è riservata esclusivamente alla conversione di rapporti già in corso.
Per accedere all'esonero, le imprese devono rispettare alcune condizioni di eleggibilità: essere in regola con gli obblighi contributivi, attestata da un DURC positivo, rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, applicare i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e realizzare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti alla stabilizzazione.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale delle Agevolazioni dell'INPS, già noto come DiResCo, utilizzando il modulo denominato "Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione". Al momento della pubblicazione della circolare, l'INPS ha comunicato che il modulo e le istruzioni operative di dettaglio sarebbero stati resi disponibili a breve tramite un apposito messaggio dell'Istituto. Non sono quindi ancora indicate scadenze per la presentazione delle domande oltre alla finestra temporale delle trasformazioni, fissata al 31 dicembre 2026.
Il principale vantaggio per le imprese è la possibilità di azzerare il costo contributivo a proprio carico per un periodo fino a due anni su ciascun lavoratore stabilizzato, con un risparmio mensile fino a 500 euro per dipendente. Per le aziende che già impiegano giovani under 35 con contratti a termine attivati entro aprile 2026 e intendono consolidarne il rapporto lavorativo, questa misura rappresenta un'opportunità concreta di riduzione del costo del lavoro nel breve-medio periodo, a condizione di rispettare i requisiti di continuità contrattuale e incremento occupazionale netto.
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