Affiancamento dopo il congedo: esteso sgravio contributivo
Ente erogante: INPS
Scadenza
Non specificata
Forma
Credito d'imposta
Budget totale
Non specificato
Contributo max
Non specificato
Descrizione del bando
Il bando riguarda un'agevolazione contributiva rivolta ai datori di lavoro di piccole dimensioni che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per congedo di maternità o paternità. La misura, disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede uno sgravio contributivo del 50% sui contributi dovuti per il lavoratore assunto a tempo determinato in sostituzione del collega in congedo.
La novità introdotta dalla legge di bilancio 2026, comunicata dall'INPS con messaggio del 21 aprile 2026 n. 1343, estende l'applicazione di questo sgravio a un periodo ulteriore rispetto a quanto già previsto: a partire dal 1° gennaio 2026, lo sgravio spetta anche durante il cosiddetto periodo di affiancamento, ovvero il lasso di tempo in cui il sostituto continua a lavorare in azienda anche dopo il rientro in servizio del lavoratore o della lavoratrice originariamente in congedo, fino al compimento del primo anno di età del bambino. In sostanza, non è più necessario che il contratto del sostituto si concluda al momento del rientro del titolare: l'affiancamento successivo al rientro è ora anch'esso coperto dall'incentivo contributivo.
Il beneficio è destinato esclusivamente ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti e alle aziende in cui operano lavoratrici autonome. Non è quindi una misura universale: le imprese di dimensioni superiori alla soglia indicata non rientrano nel perimetro di applicazione. Non sono indicati nel testo vincoli settoriali o territoriali specifici.
Dal punto di vista pratico, la misura si traduce in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il contratto a tempo determinato stipulato con il sostituto, beneficio che ora si estende per tutta la durata dell'affiancamento post-rientro, fino al limite temporale del primo anno di vita del bambino.
Per le piccole imprese che si trovano a gestire assenze per congedo parentale, questa misura rappresenta un alleggerimento concreto del costo del lavoro legato alla sostituzione, con la possibilità aggiuntiva di mantenere in organico il sostituto anche dopo il rientro del titolare senza perdere il vantaggio contributivo, favorendo così una transizione più graduale e una migliore organizzazione interna. Le modalità operative di accesso allo sgravio seguono le procedure INPS già previste per la misura originaria; per dettagli applicativi è opportuno fare riferimento al messaggio INPS n. 1343 del 21 aprile 2026.
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