Cancellazione, sospensione o revoca della sospensione dell'iscrizione all'albo autotrasportatori di merci
Ente erogante: Provincia Autonoma di Bolzano
Scadenza
Non specificata
Forma
Non specificata
Budget totale
Non specificato
Contributo max
Non specificato
Descrizione del bando
Questo servizio amministrativo della Provincia Autonoma di Bolzano consente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi di richiedere la cancellazione, la sospensione o la revoca della sospensione dalla loro iscrizione all'Albo degli autotrasportatori. Si tratta di procedure gestite dalla Ripartizione Mobilità attraverso l'Ufficio Motorizzazione e rivolte a imprese e professionisti che esercitano attività di trasporto merci con autoveicoli.
La cancellazione dall'albo può essere richiesta volontariamente dall'impresa oppure avviene automaticamente in specifiche circostanze: quando l'attività sia di fatto cessata, quando la società sia stata liquidata, oppure quando vengono a mancare i requisiti fondamentali di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale. La sospensione, invece, rappresenta una misura temporanea e si applica in tre situazioni distinte. La prima riguarda le imprese che interrompono temporaneamente l'attività e richiedono esplicitamente la sospensione per un periodo non superiore a due anni; in questo caso l'impresa deve dimostrare di aver ripreso l'attività prima della scadenza del periodo richiesto e presentare successivamente domanda di revoca della sospensione. La seconda situazione si verifica quando, nonostante una regolare diffida, l'impresa non effettua il versamento del contributo annuale entro tre mesi dal termine fissato; la sospensione perdura fino al pagamento della quota dovuta. La terza circostanza riguarda la perdita del requisito di onorabilità da parte della persona preposta alla direzione dell'attività.
Prima di procedere a cancellazione o sospensione, l'amministrazione notifica i fatti all'iscritto e gli assegna un termine non inferiore a 30 giorni per presentare controdeduzioni o richiedere un'audizione personale. L'impresa ha obblighi specifici di comunicazione: deve segnalare all'albo entro 30 giorni ogni variazione della propria situazione, con termini più brevi per la perdita dell'idoneità finanziaria (15 giorni). Qualora vengano meno i requisiti di onorabilità o capacità finanziaria, l'impresa ha un mese per reintegrarli, salvo il caso della capacità finanziaria per cui l'albo può concedere un termine maggiore, comunque non superiore a un anno, se l'impresa presenta un piano finanziario di reintegro. Il requisito di idoneità professionale deve essere reintegrato entro due mesi dal suo venire meno.
Un aspetto rilevante riguarda il possesso di autoveicoli. Un'impresa cancellata non deve essere in possesso di autoveicoli adibiti al trasporto merci conto terzi. Durante il periodo di sospensione, l'impresa non può esercitare alcuna attività di trasporto e non deve disporre di autoveicoli per questo uso, sebbene sia tenuta a continuare il pagamento del contributo annuale e a mantenere i requisiti per l'iscrizione all'albo.
La procedura è semplice dal punto di vista amministrativo. L'impresa deve presentare il modulo A3-I, corredato di un pagamento di 16,00 euro. Il versamento può avvenire tramite marca da bollo o attraverso il sistema PagoPa. La documentazione può essere presentata direttamente presso l'Ufficio Motorizzazione (Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3, 39100 Bolzano) oppure inviata via PEC all'indirizzo kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it. Per informazioni è possibile contattare l'ufficio al numero +39 0471 41 54 10 o via email a motorizzazione@provincia.bz.it.
La revoca della sospensione deve avvenire entro 2 anni dalla data della sospensione stessa. Il servizio è regolato dalla normativa provinciale e da riferimenti normativi nazionali e europei, in particolare la legge 6 giugno 1974 n. 298 (articoli 19, 20 e 24), la legge 23 dicembre 1997 n. 454, il regolamento (CE) 28 ottobre 2009 n. 1071 (articolo 13) e il decreto dirigenziale 25 novembre 2011 n. 291.
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