Fondo di garanzia PMI, condizioni di accesso ai finanziamenti realizzati tramite piattaforme di social lending e crowdfunding
Ente erogante: Fi.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese
Scadenza
Non specificata
Forma
Garanzia
Budget totale
Non specificato
Contributo max
Non specificato
Descrizione del bando
Il Fondo di garanzia per le PMI estende il proprio intervento ai finanziamenti erogati attraverso piattaforme digitali di social lending e crowdfunding, mettendo a disposizione delle micro, piccole e medie imprese italiane uno strumento pubblico di garanzia anche nell'ambito dei canali alternativi di finanziamento che si affiancano al credito bancario tradizionale.
La misura consente al Fondo di garanzia per le PMI, istituito dalla legge n. 662 del 1996, di garantire le operazioni di finanziamento effettuate da una pluralità di soggetti finanziatori privati che operano tramite piattaforme online di social lending o di crowdfunding. Per social lending si intende lo strumento attraverso cui più soggetti possono richiedere fondi rimborsabili a una pluralità di finanziatori, inclusi investitori istituzionali, tramite piattaforma digitale; per crowdfunding si intende invece il finanziamento diretto di famiglie e imprese da parte di una pluralità di investitori, sempre attraverso canali online. Il legislatore ha riconosciuto questi strumenti come canali alternativi di finanziamento meritevoli di essere sostenuti con la leva pubblica, e ha disciplinato le condizioni di accesso alla garanzia del Fondo per operazioni di questo tipo.
La garanzia del Fondo è concessa a valere sulle ordinarie disponibilità dello stesso, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal decreto ministeriale del MIMIT di concerto con il MEF. Un elemento strutturale della misura è che la garanzia non viene richiesta direttamente dall'impresa finanziata, bensì dai gestori delle piattaforme di social lending o di crowdfunding, che agiscono per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori. Le piattaforme devono essere preventivamente accreditate dal Consiglio di gestione del Fondo, il quale valuta criteri specifici tra cui la trasparenza nella determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori e il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge, inclusa la disciplina sulla raccolta del risparmio tra il pubblico. Il decreto disciplina anche le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia.
Il perimetro soggettivo riguarda le micro, piccole e medie imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento ordinario del Fondo di garanzia. La misura massima della garanzia concedibile deve in ogni caso assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, a garanzia che il prestatore privato non sia del tutto esonerato dall'esposizione al rischio di credito.
Sul piano normativo europeo, la misura si inserisce nel quadro definito dal regolamento UE 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che ha introdotto requisiti uniformi a livello comunitario per l'autorizzazione e la vigilanza delle piattaforme. I gestori autorizzati ai sensi di tale regolamento sono iscritti in un registro pubblico tenuto dall'ESMA e devono essere persone giuridiche stabilite nell'Unione europea. La normativa nazionale si è adeguata a questo quadro europeo, con particolare riferimento all'esclusione di tali soggetti dall'ambito di applicazione della disciplina MiFID.
Per le imprese, il principale vantaggio consiste nel poter accedere a finanziamenti tramite piattaforme digitali alternative al canale bancario, beneficiando indirettamente della copertura pubblica del Fondo di garanzia, che riduce il rischio percepito dai finanziatori e può quindi migliorare le condizioni e la disponibilità del credito. Per accedere concretamente alla garanzia, l'impresa deve operare attraverso una piattaforma di social lending o crowdfunding che sia stata preventivamente accreditata dal Consiglio di gestione del Fondo: è quindi la piattaforma il soggetto attivo nel processo di richiesta, non l'impresa direttamente. Le imprese interessate a questa forma di finanziamento devono dunque verificare se la piattaforma attraverso cui intendono raccogliere capitali abbia ottenuto o stia richiedendo l'accreditamento al Fondo.
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