Dal 1° gennaio al via la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi
Ente erogante: Mediocredito Centrale - Fondo Garanzia PMI
Scadenza
Non specificata
Forma
Garanzia
Budget totale
Non specificato
Contributo max
Non specificato
Descrizione del bando
Il Fondo di garanzia per le Pmi entra in una nuova fase a partire dal 1° gennaio 2024, con una riforma che ridisegna le condizioni di accesso, le percentuali di copertura e i costi per le imprese. Si tratta di un intervento normativo che mantiene alcuni benefici introdotti durante l'emergenza pandemica, ma ripristina al contempo una struttura più articolata e differenziata rispetto al periodo pre-Covid.
Il Fondo di garanzia è uno strumento di agevolazione che fornisce garanzie pubbliche su finanziamenti bancari e di altri intermediari finanziari. Non si tratta di contributi a fondo perduto, ma di una copertura del rischio che facilita l'accesso al credito per le imprese, riducendo il rischio percepito dalle banche e quindi le condizioni di finanziamento. La garanzia copre una percentuale del prestito, proteggendo il finanziatore in caso di insolvenza dell'impresa.
La platea dei beneficiari si allarga rispetto alla normativa precedente al Covid. Rimangono ammissibili le piccole e medie imprese tradizionali, ma ora sono incluse anche le small mid cap, ovvero imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità. Una novità significativa riguarda l'ammissibilità degli enti del terzo settore e degli enti religiosi, categorie introdotte per la prima volta durante il periodo emergenziale e ora confermate nella riforma. Anche le start-up e le start-up innovative continuano a beneficiare di condizioni agevolate. La riforma mantiene inoltre la gratuità della garanzia per le microimprese, eliminando le commissioni una tantum per questa categoria.
Le spese finanziabili attraverso il Fondo riguardano due macro-categorie: operazioni di investimento e operazioni di liquidità. Le operazioni di investimento includono finanziamenti destinati all'acquisto di beni strumentali, immobili, impianti e attrezzature, nonché altre forme di investimento produttivo. Le operazioni di liquidità, invece, riguardano finanziamenti per esigenze di capitale circolante e gestione della tesoreria aziendale. Il Fondo copre inoltre operazioni di importo ridotto, microcredito, la nuova Sabatini, operazioni di capitale di rischio e finanziamenti per start-up innovative e incubatori certificati.
La percentuale di garanzia varia significativamente in base alla tipologia di operazione e alla fascia di rating dell'impresa. Per le operazioni di investimento, la copertura rimane fissa all'80%, indipendentemente dalla fascia di rating. Per le operazioni di liquidità, invece, la riforma introduce una differenziazione: le imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione del Fondo beneficiano di una garanzia al 60%, mentre quelle in fascia 1 e 2 ricevono una copertura al 55%. Questa articolazione rappresenta una riduzione rispetto alle percentuali applicate nel 2023, ma rimane comunque più favorevole rispetto alla normativa pre-pandemica. Per le operazioni di capitale di rischio la garanzia è al 50%. Le small mid cap beneficiano di percentuali ridotte: 40% per operazioni di investimento e 30% per operazioni di liquidità. Start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore ricevono una copertura all'80% per operazioni di investimento, importo ridotto e microcredito.
Un elemento critico della riforma riguarda l'ammissibilità in base al rating. Le imprese che si collocano nella fascia 5 del modello di rating del Fondo non sono ammissibili, una disposizione che ripristina il vincolo pre-pandemico. Questo significa che le imprese con un profilo di rischio molto elevato non potranno accedere al Fondo, indipendentemente dalla tipologia di operazione richiesta.
Per le operazioni di importo ridotto, la riforma introduce un significativo ampliamento della platea beneficiaria. Il limite massimo ammissibile è stato elevato a 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario, con un limite cumulativo che si applica a tutte le operazioni in essere. Tuttavia, per le richieste di riassicurazione presentate dai confidi autorizzati, il limite può arrivare fino a 80 mila euro. Una caratteristica importante di queste operazioni è che non è richiesta l'applicazione del modello di rating ai fini dell'ammissibilità, il che le rende particolarmente accessibili per le imprese con profili di rischio più elevati o con minore storico creditizio.
Gli enti del terzo settore beneficiano di condizioni specifiche. Se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo, possono accedere a operazioni fino a 60 mila euro senza applicazione del modello di rating. Qualora non siano iscritti al Repertorio economico amministrativo, come nel caso degli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'ammissibilità è possibile solo attraverso una specifica sezione speciale del Fondo, di prossima istituzione.
L'importo massimo garantito per singola impresa rimane fissato a 5 milioni di euro, una misura confermata dalla riforma e introdotta durante il periodo pandemico.
Per quanto riguarda i costi, la riforma introduce una struttura di commissioni differenziata. Le microimprese rimangono esenti da commissioni una tantum, un beneficio confermato. Le piccole imprese pagano una commissione dello 0,5% dell'importo garantito, mentre le medie imprese pagano l'1%. Le small mid cap, categoria ora ammissibile, sono soggette a una commissione dell'1,25%. Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono state eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta, queste commissioni si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.
L'accesso al Fondo avviene attraverso gli intermediari finanziari convenzionati, principalmente banche e confidi. L'impresa non presenta direttamente la domanda al Fondo, ma richiede il finanziamento alla banca o all'intermediario, che a sua volta presenta la richiesta di garanzia al Fondo di garanzia. La procedura è gestita dagli intermediari secondo le modalità stabilite dal Fondo, e l'istruttoria avviene sulla base del modello di rating del Fondo stesso, salvo per le operazioni di importo ridotto e per gli enti del terzo settore iscritti al Repertorio, dove il rating non è applicato.
La riforma ha validità per dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2024, il che significa che le disposizioni saranno soggette a revisione o conferma al termine di questo periodo. È importante che le imprese interessate verifichino con i propri intermediari finanziari le modalità concrete di accesso e le condizioni applicate, poiché l'implementazione della riforma può variare leggermente tra i diversi soggetti convenzionati.
Il principale vantaggio di questa riforma è la combinazione tra accessibilità allargata e costi contenuti. La conferma della gratuità per le microimprese, l'inclusione delle small mid cap e degli enti del terzo settore, e la semplificazione della struttura delle percentuali di copertura rendono il Fondo uno strumento più inclusivo rispetto al passato. Allo stesso tempo, le percentuali di garanzia rimangono competitive, specialmente per le operazioni di investimento, facilitando l'accesso al credito per imprese che altrimenti incontrerebbero difficoltà nel reperire finanziamenti sul mercato. Per le imprese in buone condizioni di rating e con operazioni di investimento, la copertura all'
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