Prevenzione e contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento
Ente erogante: Regione Piemonte
Scadenza
Non specificata
Forma
Fondo perduto
Budget totale
Non specificato
Contributo max
4000 €
Descrizione del bando
La Regione Piemonte, attraverso Finpiemonte, mette a disposizione un fondo regionale dedicato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, nonché alla solidarietà verso le vittime di tali fenomeni. Il bando è articolato in due misure distinte, ciascuna rivolta a soggetti in difficoltà economica e finalizzata a facilitare l'accesso a procedure legali di composizione della crisi.
La Misura A sostiene i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In particolare, l'intervento è destinato a coprire parzialmente le spese iniziali per i soggetti che si trovano in stato di sovraindebitamento ma non dispongono delle risorse economiche necessarie per avviare autonomamente il procedimento presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il contributo è erogato direttamente all'OCC competente, che lo utilizza per coprire i costi procedurali a carico del soggetto sovraindebitato. L'importo del contributo è di 1.200 euro, versato in due acconti di 600 euro ciascuno. Nel caso specifico della procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (disciplinata dall'articolo 283 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), il contributo sale a 2.000 euro, sempre suddiviso in due acconti di 1.000 euro ciascuno.
La Misura B è rivolta ai soggetti già in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata secondo il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'obiettivo è sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento, facilitando l'esdebitazione e prevenendo il ricorso a pratiche illegali come l'usura. In questo caso, il contributo a fondo perduto ammonta a 4.000 euro, da mettere a disposizione della procedura e da inserire tra le voci dell'attivo contenute nel ricorso. L'erogazione avviene a seguito della sentenza di omologa o della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata.
È importante sottolineare che in entrambe le misure rimangono a carico del soggetto sovraindebitato tutti i costi per la produzione della documentazione necessaria alla procedura, quali perizie di stima dei beni immobili, dichiarazioni dei redditi, certificazioni notarili, verifiche relative ai rapporti di lavoro, eventuale nomina di un legale, visure catastali e simili. Inoltre, restano a carico del soggetto le spese di giustizia relative al contributo unificato e alla marca da bollo per il deposito in Tribunale.
I beneficiari della Misura A sono gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte, che agiscono per conto dei soggetti sovraindebitati residenti o con sede legale ed operativa nel territorio regionale. I beneficiari finali sono i soggetti in stato di sovraindebitamento che non dispongono delle risorse per avviare autonomamente la procedura.
I beneficiari della Misura B sono i soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata, che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.
La presentazione della domanda avviene attraverso gli OCC iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia con sede in Piemonte. Il soggetto sovraindebitato apre la pratica presso uno degli OCC competenti, che successivamente trasmette la richiesta a Finpiemonte. Ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento può presentare una sola domanda presso un solo OCC. Sono ammissibili le domande riferite a istanze avviate a partire dal 1° gennaio 2026.
L'assegnazione del contributo avviene secondo una procedura "a sportello", cioè in base all'ordine cronologico di invio delle richieste da parte degli OCC, fino all'esaurimento delle risorse della prima quota del fondo. Nel caso in cui il beneficiario rinunci alla procedura, l'OCC è tenuto a segnalare immediatamente la rinuncia a Finpiemonte, a documentare l'attività svolta e i costi effettivamente sostenuti fino al momento della rinuncia, e a restituire la quota parte delle risorse non utilizzate.
Il bando è in vigore dal 20 febbraio 2026 ed è attualmente aperto. La misura rappresenta un'opportunità significativa per i soggetti in difficoltà economica di accedere a procedure legali di composizione della crisi senza dover affrontare autonomamente i costi iniziali, riducendo così il rischio di ricorso a pratiche illegali e facilitando il percorso verso l'esdebitazione e la stabilizzazione economica.
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