LR 30/2008 – PR MARCHE FESR 2021-2027 – Asse 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4.1 – Supporto integrato ai processi di internazionalizzazione”. Convenzione 2026 tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche relativamente al sostegno di attività di internazionalizzazione delle imprese marchigiane.
Ente erogante: Regione Marche
Scadenza
Non specificata
Forma
Non specificata
Budget totale
Non specificato
Contributo max
Non specificato
Descrizione del bando
La misura è promossa congiuntamente dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche nell'ambito della propria politica di supporto al prodotto marchigiano sui mercati esteri, in attuazione della L.R. n. 30/2008. L'obiettivo è sostenere concretamente i processi di internazionalizzazione delle imprese manifatturiere marchigiane attraverso la partecipazione organizzata a iniziative promozionali all'estero: fiere internazionali, workshop, incoming e altri strumenti ritenuti idonei a favorire l'accesso ai mercati esteri. L'organizzazione operativa è affidata all'Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche, che agisce in qualità di Soggetto Attuatore.
Il beneficio per le imprese consiste nella possibilità di partecipare a eventi internazionali in forma aggregata e a condizioni economiche agevolate rispetto a una partecipazione autonoma. La Camera di Commercio, attraverso l'Azienda Speciale, si occupa dell'organizzazione complessiva dell'iniziativa — inclusi affitto e allestimento dell'area espositiva, interpretariato generale ed eventi collaterali — mentre alle imprese è richiesto il versamento di una quota di partecipazione a parziale copertura dei costi. L'entità di tale quota non è fissa: viene determinata di volta in volta per ciascuna iniziativa e comunicata tramite apposita circolare. Eventuali costi aggiuntivi non espressamente previsti nella circolare restano a carico dell'impresa partecipante.
Possono accedere esclusivamente le imprese produttrici con sede operativa nella regione Marche, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio delle Marche e attive in settori classificati con codice ATECO della sezione "C" (attività manifatturiere). Per sede operativa si intende sia la sede legale sia un'unità locale, purché vi si svolga effettivamente attività produttiva con addetti nel territorio regionale. Sono ammessi anche Consorzi per l'internazionalizzazione e reti di imprese costituite secondo la normativa vigente, a condizione che le aziende associate che intendono partecipare siano anch'esse imprese produttrici con sede operativa e produttiva nelle Marche. Nel caso di partecipazioni fieristiche, ogni stand assegnato a un Consorzio o a una rete può ospitare da un minimo di due a un massimo di quattro aziende associate.
Sul piano regolatorio, la misura opera nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di importanza minore, il cosiddetto regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023. Il Soggetto Attuatore è tenuto a verificare la corretta applicazione di tale normativa per ciascuna impresa partecipante. I criteri di ammissibilità sono stati approvati con DGR 203/2023.
L'accesso avviene tramite manifestazione di interesse pubblicata dal Soggetto Attuatore per ciascuna iniziativa specifica. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, del Consorzio o della rete di imprese, e deve essere accompagnata dalla copia del versamento della quota di partecipazione richiesta. I Consorzi devono allegare una scheda informativa per ogni azienda associata che intende partecipare. Le domande pervenute entro i termini e complete della documentazione richiesta hanno priorità; quelle successive vengono inserite in una lista di attesa in ordine cronologico. L'ammissione è comunicata per iscritto dal Soggetto Attuatore; in caso di mancato accoglimento, l'impresa viene informata con indicazione delle motivazioni e riceve il rimborso della quota versata.
Sono previste cause di esclusione dalla partecipazione: irregolarità nei pagamenti dovuti alla Regione Marche o al sistema camerale, mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite nelle riunioni organizzative, inosservanza delle norme dell'ente organizzatore o delle leggi del Paese ospitante, esposizione nello stand di marchi o prodotti diversi da quelli dichiarati in fase di adesione. L'esclusione ha una durata minima di due anni. È inoltre vietato subaffittare o cedere a terzi l'area espositiva assegnata, ospitare nello stand aziende o marchi non dichiarati, e partecipare autonomamente alla stessa manifestazione con uno stand separato.
Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di annullare la partecipazione a una manifestazione per ragioni organizzative o qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, generalmente fissato in almeno otto imprese. Per iniziative di carattere specifico o particolarmente rappresentative per i distretti produttivi marchigiani, possono essere valutate modalità e soglie di partecipazione differenti.
Non sono indicate nel testo scadenze fisse o finestre temporali predeterminate: le tempistiche sono definite singolarmente per ciascuna iniziativa e comunicate tramite le relative circolari. L'imprenditore interessato deve quindi monitorare le comunicazioni della Camera di Commercio delle Marche e dell'Azienda Speciale per essere informato sulle singole opportunità di partecipazione nel corso del 2026.
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